Accedi al sito
Serve aiuto?

NEWS

Il Committente Privato, secondo la legge, è colui che a vario titolo fa eseguire lavori edili, quali ad esempio la costruzione o ristrutturazione di un immobile, rifare la pavimentazione o l’impianto elettrico o termico, sostituire gli infissi, rifare un bagno, ecc. In pratica è il comune cittadino che effettua lavori edili presso la propria casa.

Il Committente Privato è quindi una persona fisica ovvero ad esempio il proprietario, l’affittuario, il legale rappresentante della proprietà, l’amministratore di condominio, presidente o amministratore unico di società e di cooperative, associazioni ecc.

In generale si può affermare che il Committente Privato, salvo rare eccezioni, non conosce o mal conosce la normativa applicabile e i propri obblighi ed adempimenti e responsabilità in materia di sicurezza dei lavoratori che intervengono presso l’immobile.

Quali sono gli obblighi del Committente?

Gli obblighi e le responsabilità del committente sono sanciti dagli artt. 90 e 93 del D.Lgs. 81/08.

Dal momento in cui il committente decide di realizzare un’opera deve avvalersi di un progettista, e nominare un direttore dei lavori durante la fase esecutiva, nonché, ove necessario, il coordinatore della sicurezza.

Il Committente può nominare un Responsabile dei Lavori il quale deve essere pertanto una persona qualificata ed in possesso di requisiti tali da dimostrare di avere una sorta di idoneità tecnico professionale (capacità ed esperienza). In caso di mancata designazione del responsabile dei lavori, lo stesso coincide con il committente.

Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della progettazione, l’eliminazione dei rischi e ove ciò non è possibile la loro riduzione al minimo, il controllo sanitario dei lavoratori, l’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori, la programmazione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, ecc.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al Fascicolo dell’opera.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso di idoneo titolo di studio e adeguata formazione. Questo requisito si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Il Committente deve sempre verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Tale verifica viene eseguita reperendo i seguenti documenti:

Per quanto concerne le imprese:
  • Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale inerente la tipologia di appalto
  • Documento di valutazione dei rischi
  • Specifica documentazione attestante la conformità ai requisiti definiti da D.Lgs. 81/08 di macchine e attrezzature
  • Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti ai lavoratori
  • Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione delle emergenze, del medico competente se necessario
  • Nome del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • Attestati inerenti la formazione ed aggiornamento periodico delle suddette figure
  • Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e loro idoneità sanitaria
  • Dichiarazione dell’organico medio annuo
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
  • Dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi
Per quanto concerne i lavoratori autonomi:
  • Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale inerente la tipologia di appalto
  • Specifica documentazione attestante la conformità ai requisiti definiti da D.Lgs. 81/08 di macchine e attrezzature
  • Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
  • Attestati inerenti la propria formazione e idoneità sanitaria
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori oggetto di Permesso a Costruire o della denuncia di inizio attività, comunica all’amministrazione concedente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori trasmettendo contestualmente tutta la documentazione inerente la verifica tecnico-professionale e le dichiarazioni inerenti l’organico medio annuo. Deve inoltre trasmettere all’ASL, ove necessario, la notifica preliminare.

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. E’ quindi opportuno che tali obblighi siano chiaramente definiti in un documento contrattuale.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Con la designazione del Responsabile dei Lavori al Committente rimane sempre la responsabilità di vigilare sui compiti a questo assegnati.

Per quanto riguarda i lavori in economia, ovvero quelli di modesta entità eseguiti direttamente dal Committente con proprie maestranze o mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, il Committente non è esonerato dalle responsabilità e dagli obblighi in materia di sicurezza e regolarità contributiva. Inoltre qualora si avvalesse di lavoratori non iscritti alla CCIAA, assume nei confronti degli stessi la funzione di datore di lavoro con tutti gli oneri e le responsabilità che ne derivano. Il Committente deve comunicare al Comune l’inizio di lavori in economia.

Sanzioni

Il D.Lgs. 81/08, art. 157, prevede sia sanzioni amministrative che penali. Le prime comportano il pagamento dell’importo contestato, mentre le seconde danno origine ad un procedimento penale.
  • Mancata designazione del Coordinatore per la Progettazione:
  • Arresto da 3 a 6 mesi
  • Ammenda da €. 2.500,00 a €. 6.400,00
  • Mancata designazione del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori:
  •  Arresto da 3 a 6 mesi
  • Ammenda da €. 2.500,00 a €. 6.400,00
  • Mancata verifica idoneità tecnico professionali impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi:
  • Arresto da 2 a 4 mesi
  • Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00
  • Mancata attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria:
  • Arresto da 2 a 4 mesi
  • Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00
  • Mancata comunicazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
  • Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
  • Mancata trasmissione all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, del nominativo delle imprese incaricate con documentazione (DURC):
  • Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
  • Mancata trasmissione all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, dell’esecuzione dei lavori in economia, o nominativo dei lavoratori autonomi, oltre alla documentazione necessaria (DURC):
  • Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
  • Mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori:
  • Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
E’ quindi evidente che il Committente è investito da numerose responsabilità e in caso di mancanze le sanzioni applicate sono notevoli. Da qui deriva la necessità di affidarsi a tecnici specializzati che devono essere individuati con la massima cura (il Committente rimane comunque investito di responsabilità!) ed attenzione alle qualifiche e alla professionalità.