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Responsabilità Direttore Lavori appaltatore e Direttore Lavori committente
Una recente sentenza (n. 18285 del 19/09/2016) ha chiarito le diverse responsabilità in capo al Direttore Lavori del committente e al Direttore Lavori dell’appaltatore.

Il direttore dei lavori nominato dal committente è la figura deputata alla sorveglianza dell’esecuzione dell’opera in conformità a un progetto cui, però, egli resta estraneo e della cui correttezza non è chiamato a rispondere.

Negli appalti delle opere edilizie la figura del Direttore Lavori per conto dell’appaltatore è diversa da quella del Direttore Lavori per conto del committente: mentre il primo, quale collaboratore professionale dell’imprenditore, ha il dovere di provvedere dal punto di vista tecnico all’esecuzione dell’opera, organizzando e vigilando che essa si svolga in modo non pericoloso per gli addetti ai lavori ed i terzi, il secondo ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell’opera al progetto, rispondendo dell’adempimento di tale obbligo solo verso il committente, e pertanto, nel caso in cui ha svolto il suo compito, non può essere ritenuto responsabile con l’appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell’opera e dall’imprudente svolgimento dei lavori.

Va inoltre chiarito che il committente può incaricare il Direttore Lavori di svolgere quei controlli sull’attuazione dell’appalto che non può svolgere di persona. Ma anche in questo caso il Direttore Lavori non è responsabile della fattibilità dell’opera insieme con l’appaltatore. Una cosa è l’obbligo di vigilare affinché l’opera sia realizzata in maniera conforme alle regole dell’arte, al progetto e al capitolato d’appalto. Altra cosa è l’obbligo di rilevare eventuali carenze o i possibili difetti da cui sia affetto lo stesso progetto. Tale onere è infatti in capo al solo appaltatore.
Il committente si auto responsabilizza solo se, informato delle carenze o degli errori del progetto, ne richieda egualmente l’esecuzione. Qualora il Direttore Lavori sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche tale attività di verifica aggiuntiva rispetto a quella della sua normale prestazione professionale, allora solo in questo caso il Direttore Lavori risponderà della fattibilità e dell’esattezza tecnica del progetto.

In conclusione, il Direttore Lavori deve vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica rimanendo sollevato in caso di eventuali difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali a meno che egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività aggiuntiva, rispetto a quella costituente l’oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto.