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Guida INAIL: Parapetti di sommità dei ponteggi
Da INAIL una pubblicazione in cui sono riportati i risultati di uno studio condotto sui ponteggi utilizzati come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la propria attività sulle coperture.

Le   attività   che   si   svolgono   sulle   coperture degli   edifici   espongono   i   lavoratori   a   rischi   particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto. La percentuale  di  infortuni  mortali  imputabile  a  cadute  oltre  il  bordo  non  protetto  della  copertura  è  difatti molto elevata.

TaIi lavori, che si svolgono nell’ambito dei cantieri  temporanei o mobili, devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza rispettando le misure generali di tutela previste dall’art.15 del d.lgs. 81/08. I rischi vanno eliminati e, ove ciò non sia possibile, ridotti alla fonte (comma 1, lettera e).

Per  permetterne  l’esecuzione  in  sicurezza  è  indispensabile  la  determinazione  preliminare  della  natura  e  della  entità  dei  rischi,  la  pianificazione  delle  attività,  l’adozione  di  idonee  metodologie  di  lavoro insieme alla scelta delle attrezzature, delle opere provvisionali e dei dispositivi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale più idonei.

Il  d.lgs.  81/08  considera  l’adozione  dei  dispositivi  di  protezione  collettiva  come  prioritaria  rispetto  quelli individuali (DPI), concetto che viene espresso  nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi  di lavoro (art.15) e negli articoli 75 e 111. 

La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/2010 ha chiarito la possibilità di impiegare  i  ponteggi  come  protezione  collettiva  per  i  lavoratori  che  svolgono  la  loro  attività  sulle  coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio. 

La corretta valutazione dei rischi è la premessa per l’individuazione dei requisiti prestazionali che il ponteggio deve possedere per tale utilizzo, non previsto nel libretto. Tali requisiti devono essere verificati in sede di progetto che deve essere  eseguito  nel  rispetto  dell’articolo  133  (D.Lgs. 81/08) e  quindi  firmato  da  ingegnere  o  architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione.

La  valutazione  dei  requisiti  geometrici  e  delle  azioni  da  considerare  in  sede  di  progetto  del  ponteggio  utilizzato  anche  con  questo  scopo  non  è  cosa  semplice  ed  è  a  discrezione  del  progettista in base alle specifiche caratteristiche del cantiere.

Il presente  studio,  prendendo  spunto  dalla  UNI  EN   13374,  definisce:
  • requisiti  prestazionali  del  ponteggio  utilizzato  come  dispositivo  di  protezione  collettiva (DPC) per i lavoratori che svolgono la lo ro attività in copertura;
  • i requisiti geometrici del parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi sia per quanto  riguarda  gli  elementi  costituenti  sia  le  principali  distanze  fra  il  ponteggio  e  l’opera  da  servire.
Inoltre  vengono  eseguiti  dei  test  di  impatto  su  campioni  di  ponteggio  ad  altezza  ridotta  per  la  valutazione della loro efficacia.

La pubblicazione è scaricabile al seguente link
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-i-parapetti-di-sommita-dei-ponteggi.html