Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) è un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.
L’art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) definisce tra gli obblighi del committente dei lavori la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Tale verifica comprende, tra l’altro, anche la verifica della validità del D.U.R.C.
L’obbligo di richiesta del D.U.R.C. vale quindi anche per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o, ad altro procedimento edilizio, prima dell'inizio dei lavori. Per tali lavori la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il D.U.R.C. (concessione, permesso di costruire e/o DIA, ecc.).
Inoltre il committente è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/08.
E’ quindi nel proprio esclusivo interesse che il committente dei lavori verifichi preventivamente all’assegnazione dei lavori la regolarità e la validità del DURC, richiedendone una copia direttamente all’impresa esecutrice o al lavoratore autonomo.
