
Il D.Lgs. 81/08, all’art.88, prevede l’applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV a tutti i cantieri temporanei e mobili, sia pubblici che privati, ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile qui di seguito elencati:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, inmuratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altrimateriali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.