Committente: è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. In fase di progettazione ha l’obbligo di osservare i principi generali di tutela. Ha inoltre l’obbligo, ove applicabile, di nominare i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera e di comunicarli a tutti i coinvolti nell’esecuzione dei lavori e di indicarli nel cartello di cantiere. Ha inoltre l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.
Responsabile dei lavori: è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti.
Coordinatore per la progettazione (C.S.P.): è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo tecnico. Vige l’obbligo di nomina del CSP solo nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (C.S.E.): è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che esercita delicate funzioni di coordinamento, di promozione della sicurezza, di vigilanza continua, di sospensione e di comunicazione. Vige l’obbligo di nomina del CSE solo nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
Lavoratore autonomo: è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. E’ tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dal CSE.
Impresa (datori di lavoro, dirigenti e preposti): è l’impresa esecutrice dell’opera. Accetta il PSC e redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS). E’ tenuta ad osservare le misure generali di tutela e quelle specifiche per quanto riguarda l’ordine, l’ubicazione dei posti di lavoro, la movimentazione dei materiali, le manutenzioni, i controlli e la cooperazione all’interno del cantiere.
